Art. 2
In vigore dal 5 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.
(2) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 2.
Storico versioni
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