Art. 1

In vigore dal 29 gen 1988
Per la campagna 1987/1988, i limiti quantitativi per l'intervento per i mandarini e le clementine corrispondono ai seguenti quantitativi: Mandarini: 169 650 t Clementine: 25 520 t
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/275 | Portale Normativo