Art. 1

In vigore dal 28 gen 1988
Si ritiene che i contingenti di merluzzo bianco, merlano, passera di mare e sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a, di passera di mare e sogliola nelle acque della divisione CIEM VII h, j, k, di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VIII a, b, di nasello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV, di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), attribuiti ai Paesi Bassi per il 1988 siano esauriti. La pesca del merluzzo bianco, del merlano, della passera di mare e della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a, della passera di mare e sogliola nelle acque della divisione CIEM VII h, j, k, della sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, del nasello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV, del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:272:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 1988/272 | Portale Normativo