Art. 6
In vigore dal 25 gen 1988
Al più tardi il 1o ottobre 1988 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati in ciascuno Stato membro.
Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procede, se del caso, a una ripartizione delle quantità non utilizzate.
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