Art. 2

In vigore dal 25 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1988. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 288 del 28. 10. 1987, pag. 11. (4) Parere reso il 21 gennaio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta uficiale). ALLEGATO CLEMENTINE Per il periodo dal 28 gennaio al 15 febbraio 1988 (in ECU/100 kg in peso netto) 1.2.3 // // // // // Prezzo di base // Prezzo d'acquisto // // // // Dal 28 al 31 gennaio 1988 // 32,77 // 18,02 // Dal 1o al 15 febbraio // 37,53 // 18,77 // // // Questi prezzi si riferiscono alle clementine (Citrus reticulata Blanco) della categoria di qualità I, calibro 43/60 millimetri, presentate in imballaggio. N.B: Nei prezzi indicati nel presente allegato non è compresa l'incidenza del costo dell'imballaggio in cui è presentato il prodotto.
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