Art. 2

In vigore dal 23 gen 1988
1. Gli interessati partecipano alla gara depositando, contro ricevuta, un'offerta scritta presso il servizio competente oppure inviandola a detto servizio mediante telescritto o telegramma. 2. Nell'offerta occorre indicare: - gli estremi della gara, - il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con il numero della telescrivente, - la natura e la quantità del prodotto da importare, - l'importo, per tonnellata, della riduzione del prelievo all'importazione, espresso in ECU, - l'origine del cereale da importare. 3. L'offerta è valida soltanto se: a) prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, sia stata presentata la prova che il concorrente ha costituito una cauzione. L'importo della cauzione per tonnellata è equivalente a quello della riduzione del prelievo proposta nella sua offerta; b) è accompagnata da un impegno scritto di inoltrare all'organismo competente, per il quantitativo aggiudicato, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all', paragrafo 3, una domanda di titolo di importazione corredata di una domanda di fissazione anticipata del prelievo all'importazione corrispondente alla riduzione proposta nell'offerta e di una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario spagnolo; c) riguarda 300 000 t almeno. 4. Le offerte non conformi ai paragrafi 1, 2 e 3 o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono valide. 5. Le offerte presentate non possono essere ritirate.
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