Art. 1
In vigore dal 14 gen 1988
Per il primo trimestre 1988 ed in deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, per quanto concerne il regimi di cui all'articolo 12 del suddetto regolamento:
a) le domande possono essere depositate solamente dal 18 al 22 gennaio 1988;
b) le comunicazioni previste dall'articolo 15, paragrafo 4, lettera e) del suddetto regolamento vengono effettuate il 27 gennaio 1988;
c) il rilascio dei titoli previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettera d), del suddetto regolamento ha luogo il 1o febbraio 1988.
Storico versioni
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