Art. 7
In vigore dal 5 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica da decorrere dal 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente liquorosi) // 500 000 // // //
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3. (3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 1. (5) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale. (6) GU n. L 60 dell'1. 3.
(1) GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 19.
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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