Art. 2

In vigore dal 5 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987. (3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25. (4) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 36.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:35:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo