Art. 2
In vigore dal 5 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 1o settembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987.
(3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.
(4) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 36.
Storico versioni
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