Art. 2

In vigore dal 30 dic 1987
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dalla Cina verso la Francia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3332/87 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato. 2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3332/87 dalla Cina verso la Francia continuano ad essere soggetti al sistema del duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 2072/84. 3. Tutti i quantitativi di prodotti spediti dalla Cina verso la Francia a decorrere dal 1o gennaio 1988 e immessi in libera pratica sono detratti dai limiti quantitativi stabiliti da questo regolamento. Tuttavia detti limiti quantitativi provvisori non impediscono l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3332/87.
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