Art. 2

In vigore dal 29 dic 1987
Il testo dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2764/75 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 3 bisSono considerati come ''suini macellati'' le carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute da una separazione della carcassa intera passante per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica. Le carcasse o mezzene possono essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4160:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo