Art. 2
In vigore dal 28 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 7 gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 8.
(5) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.
(6) GU n. L 343 del 5. 12. 1987, pag. 18.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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