Art. 2

In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3. (3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, p. 28. (4) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 49. (5) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1. (6) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.
Storico versioni

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