Art. 2
In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
SPA:L377UMBI25.96
FF: 5UIT; SETUP: 01; Hoehe: 412 mm; 44 Zeilen; 1916 Zeichen;
Bediener: UTE0 Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 174.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:4006:oj#art-2