Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 845/72 subisce la seguente modifica:
In vigore dal 23 dic 1987
Il testo dell' è sostituito dal seguente testo:
«1. Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, possono essere adottate misure comunitarie intese a migliorare la qualità dei bachi da seta della sottovoce 0106 00 99 della nomenclatura combinata e delle uova di bachi da seta della sottovoce 0511 99 90 della nomenclatura combinata.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1987:4005:oj#art-1