Art. 2
In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembro 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
SPA:L377UMBI22.96
FF: 5UIT; SETUP: 01; Hoehe: 412 mm; 52 Zeilen; 2333 Zeichen;
Bediener: UTE0 Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
(4) GU n. L 129 del 25. 5. 1977, pag. 7.
Storico versioni
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Proeli:reg:1987:4003:oj#art-2