Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1491/85 subisce le seguenti modifiche:

In vigore dal 23 dic 1987
Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: «1. Ogni anno, anteriormente al 1g agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, è fissato per la Comunità un prezzo d'obbiettivo dei semi di soia della sottovoce 1201 00 90, secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.» Il prezzo d'obiettivo è fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento della Comunità.
Storico versioni

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