Art. 2
In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
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FF: 5UIT; SETUP: 01; Hoehe: 472 mm; 97 Zeilen; 2462 Zeichen;
Bediener: UTE0 Pr.: C;
Kunde: 40800 Italien 20
(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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