Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1117/78 subisce le seguenti modifiche:

In vigore dal 23 dic 1987
1. Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « Nel settore dei foraggi essiccati è istituita un'organizzazione comune dei mercati che disciplina i seguenti prodotti: >SPAZIO PER TABELLA> 2. All'articolo 4, il testo del paragrafo 1, prima alinea è sostituito dal seguente testo: «1. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, è fissato per la Comunità un prezzo di obiettivo dei prodotti di cui all', lettera b), primo e terzo trattino, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.» 3. All'articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2. Tale aiuto è pari ad una percentuale, da stabilirsi, della differenza fra questi due prezzi per i prodotti di cui all', lettera b), primo e terzo trattino e alla lettera c). La percentuale è stabilita dal Consiglio contemporaneamente al prezzo di obiettivo e secondo la stessa procedura. L'aiuto per i prodotti di cui all', lettera b), secondo e quarto trattino è pari all'aiuto previsto al primo comma del presente articolo, diminuito di un importo fissato tenendo conto dei diversi costi di produzione dei prodotti considerati.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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