Art. 1

Il regolamento n. 136/66/CEE subisce le seguenti modifiche:

In vigore dal 23 dic 1987
1. All', il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti: >SPAZIO PER TABELLA> 31. 12. 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 2. All', il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettere a), b) e d), esclusi quelli delle sottovoci 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché per i prodotti della sottovoce 2306 90 11, è applicabile il dazio che figura nella nomenclatura combinata. Per i prodotti di cui all', paragrafo 2, lettere c) ed e), esclusi quelli della sottovoce 2306 90 11, nonché per i prodotti delle sottovoci 0709 90 39 e 0711 20 90 è applicato un regime di prelievi all'importazione dai paesi terzi.» 3. All'articolo 14, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di olio d'oliva non trattato delle sottovoci 1509 10 e 1510 00 10, e se il prezzo d'entrata è superiore al prezzo cif, viene riscosso un prelievo il cui importo è pari alla differenza tra questi due prezzi.» 4. All'articolo 15, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente: «1. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di olio d'oliva delle sottovoci 1509 90 00 e 1510 00 90, viene riscosso un prelievo composto di un elemento mobile corrispondente al prelievo applicabile alla quantità, che può essere fissata forfettariamente, di olio d'oliva necessario alla sua produzione e di un elemento fisso destinato a proteggere l'industria di trasformazione. 2. Nel caso in cui per uno o più luoghi di provenienza i prezzi d'offerta sul mercato mondiale dell'olio d'oliva delle sottovoci 1509 90 00 e 1510 00 90 non siano in correlazione con il prezzo cif di cui all'articolo 14, tale prezzo è sostituito, ai fini del calcolo dell'elemento mobile del prelievo, da un prezzo determinato sulla base dei prezzi d'offerta suindicati.» 5. All'articolo 17, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente: «1. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di olive di cui alle sottovoci 0709 90 39 e 0711 20 90 viene riscosso un prelievo calcolato in base al prelievo applicabile a norma dell'articolo 14 all'olio d'oliva, secondo il tenore di olio del prodotto importato. Il prelievo riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; tale importo viene fissato forfettariamente. 2. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di pro- dotti di cui alle sottovoci 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39, viene riscosso un prelievo calcolato, in base al prelievo applicabile all'olio d'oliva, secondo il tenore di olio del prodotto importato.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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