Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1785/81 subisce le seguenti modifiche:

In vigore dal 23 dic 1987
1. All', il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero istituita dal presente regolamento disciplina i seguenti prodotti: >SPAZIO PER TABELLA> 2. All'articolo 8, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Il paragrafo 2 non si applica agli zuccheri addizionati con aromatizzanti o coloranti della voce 1701 né agli sciroppi addizionati con aromatizzanti o coloranti della sottovoce 2106 90 59, della nomenclatura combinata». 3. All'articolo 16, paragrafo 5, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo d'acero di cui alla voce 1702 della nomenclatura combinata, sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT.» 4. All'articolo 16, paragrafo 6, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente: «L'elemento fisso è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, a un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, punto B del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87, per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, della nomenclatura combinata.» 5. All'articolo 19, il testo del paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente: «a) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti della sottovoce 1702 30 91, della nomenclatura combinata.» 6. All'articolo 36 il testo del paragrafo 2, lettera a), primo trattino è sostituito dal testo seguente: «- sullo zucchero preferenziale diverso da quello destinato ad essere raffinato, delle sottovoci 1701 11 90 e 1701 12 90, della nomenclatura combinata;» 7. Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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