Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1418/76 subisce le seguenti modifiche:
In vigore dal 23 dic 1987
1.
All', il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
«1. L'organizzazione comune del mercato del riso comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:
>SPAZIO PER TABELLA>
2.
All'articolo 11 bis il testo dei paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal seguente testo:
«2. In deroga dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e i), all'importazione dei prodotti delle sottovoci 1006 10 91, 1006 10 99, 1006 20 e 1006 40 00.
3. In deroga dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere e), f), g), e h), il prelievo da riscuotere all'importazione dei prodotti della sottovoce 1006 30 nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione è uguale all'importo di protezione dell'industria di cui all'articolo 14, para-
grafo 3.
4. Per le forniture verso il dipartimento francese d'oltremare della Riunione di prodotti della sottovoce 1006 ad esclusione della sottovoce 1006 10 10, in provenienza dagli Stati membri, che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, su richiesta dell'interessato viene concessa una sovvenzione uguale al prelievo valido per il prodotto in oggetto.
Tuttavia, questa sovvenzione:
- per quanto riguarda i prodotti delle sottovoci 1006 30 11 e 1006 30 19 è uguale al prelievo valido per i prodotti della sottovoce 1006 20,
- per quanto riguarda i prodotti delle sottovoci 1006 30 91 e 1006 30 99 è diminuita dell'importo di protezione per l'industria di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»
3.
Il testo dell'allegato B è sostituito da quello figurante nell'allegato B del regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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