Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2727/75 subisce le seguenti modifiche:
In vigore dal 23 dic 1987
1.
Il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
«
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:
>SPAZIO PER TABELLA>
2.
All'articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Per ciascuno dei prodotti elencati all', lettera a), e non compresi nell'enumerazione di cui sopra, esclusi i prodotti della sottovoce 1008 90 10, viene fissato per la Comunità un prezzo d'entrata per una qualità tipo, in modo che il prezzo dei cereali di cui al paragrafo 1 che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg il livello del prezzo indicativo.»
3.
All'articolo 13 il testo del paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
«Tuttavia, all'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.»
4.
All'articolo 14 il testo del paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:
«1. All'importazione dei prodotti di cui all', lettera d), esclusi i prodotti delle sottovoci 0714 20 00, 0714 90 90, 2303 10 19, 2302 10 90, 2303 30 00, 2308 10 00 e 2308 90 30, viene riscosso un prelievo composto di due elementi.»
5.
Il testo dell'allegato A è sostituito da quello figurante nell'allegato I del presente regolamento.
6.
Il testo dell'allegato B è sostituito da quello figurante nell'allegato II del presente regolamento.
7.
Il testo dell'allegato D è sostituito da quello figurante nell'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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