Art. 1

In vigore dal 23 dic 1987
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII d e di passera di mare nelle acque della divisione II a (zona CE) e IV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito i contingenti assegnati al Belgio per il 1987. La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII d e della passera di mare nelle acque della divisione II a (zona CE), e IV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3897:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo