Art. 1

In vigore dal 22 dic 1987
Il regolamento (CEE) n. 3034/80 è modificato come segue: 1) il testo dell' è sostituito dal testo seguente:«I quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci di cui all' del regolamento (CEE) n. 3033/80, qui di seguito denominate ''merci'', sono fissati come indicato nell'allegato I a fronte di ciascuna delle corrispondenti specifiche della tariffa doganale comune. Per quanto riguarda le merci delle sottovoci per le quali l'allegato I rimanda all'allegato II, tali quantitativi sono fissati come indicato nell'allegato II. Per queste ultime merci è applicato un codice complementare, composto dalla cifra 7, seguito da tre cifre, secondo la composizione della merce, come indicato nell'allegato III.»; 2)il testo dell', lettera a) è sostituito dal testo seguente:«a) riso: il riso semigreggio a grani lunghi;»; 3)il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:«Articolo 3Le merci dei codici NC 1704 10 11, 19, 91 e 99, 1903 00 00, 1905 90 20, 2905 44 11 e 91, 3505 10 10 e 90, 3505 20 10, 30, 50 e 90, 3809 10 10, 30, 50 e 90, 3823 60 11 e 91 sono considerate come ottenute da granturco oggetto della restituzione alla produzione in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75.»; 4)l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento; 5)l'allegato II diventa allegato IV.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1987/4091 | Portale Normativo