Art. 2

In vigore dal 22 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente N. WILHJELM (1) GU n. C 322 del 2. 12. 1987, pag. 4. (2) Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
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Art. 2 Regolamento (UE) 1987/4007 | Portale Normativo