Art. 2
In vigore dal 22 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. WILHJELM
(1) GU n. C 322 del 2. 12. 1987, pag. 4.
(2) Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:4007:oj#art-2