Art. 3

In vigore dal 22 dic 1987
Il testo dall' del regolamento (CEE) n. 2474/70 della Commissione, del 7 dicembre 1970, relativo alla non fissazione dell'importo supplementare per i tacchini macellati provenienti dalla Polonia (1), è sostituito dal seguente testo: « I prelievi fissati ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2777/75 non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni di tacchini macellati delle sottovoci 0207 10 31, 0207 10 39 e 0207 22 della nomenclatura combinata, originari e in provenienza dalla Polonia.»
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Art. 3 Regolamento (UE) 1987/3986 | Portale Normativo