Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1146/86 è modificato come segue:

In vigore dal 22 dic 1987
1) Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: « 1. Il rilascio di titoli di importazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sospeso per le patate dolci di cui alla sottovoce 0714 20 00 della nomenclatura combinata. 2. Tuttavia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento possono essere rilasciati titoli d'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1: a) entro un massimale di 600 000 t per le domande in cui figura l'origine Repubblica popolare cinese; b) entro un massimale di 5 000 t per le domande in cui figura un'origine diversa da quella di cui alla lettera a). In deroga al disposto dell' del regolamento (CEE) n. 593/86 della Commissione (1), le domande di titolo possono essere presentate in tutti gli Stati membri e i titoli rilasciati sono validi in tutti e dodici gli Stati membri. Non sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino e dall'articolo 8, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (2). La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 14, l'indicazione del paese d'origine. Il titolo obbliga ad importare da detto paese. Per l'importazione di prodotti originari della Repubblica popolare cinese, la domanda di titolo è ricevibile solo se corredata dell'originale di un documento di esportazione rilasciato dal governo in conformità del modello figurante in allegato. Tale documento di esportazione è di colore blu. 3. In deroga al disposto dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2042/75 (3) della Commissione, l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione per le domande di cui al paragrafo 2, lettera b) è pari a 20 ECU per tonnellata. 4. Per l'applicazione del paragrafo 2 le autorità competenti trasmettono ogni giorno alla Commissione, mediante telescritto, le indicazioni contenute nelle domande di titolo relativamente: - al nome del richiedente, - ai quantitativi richiesti, - all'origine dei prodotti, - se si tratta di un'importazione originaria della Repubblica popolare cinese, al numero del documento di esportazione e al nome della nave. I titoli di importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, a meno che nel frattempo non siano state adottate misure particolari. In caso di non disponibilità dei quantitativi richiesti, i titoli sono rilasciati limitatamente ai quantitativi comunicati dalla Commissione mediante telescritto. (1) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 6. (2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5. » 2. All'articolo 1 bis, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: « 1. Le disposizioni previste dall' non si applicano alle patate dolci di cui alla sottovoce 0714 20 00 della nomenclatura combinata, di un tipo destinato di norma al consumo umano diretto, che all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'immissione al consumo: - siano condizionate in partite di peso inferiore o pari a 20 kg; - abbiano un prezzo franco frontiera pari almeno a 85 ECU per quintale. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3962:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 1987/3962 — Il regolamento (CEE) n. 1146/86 è modificato come segue: | Portale Normativo