Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 3044/79 è modificato come segue:
In vigore dal 15 dic 1987
1. L' è sostituito dal seguente testo:
«
Fatte salve le altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione, il documento d'importazione di cui all' di detto regolamento sarà rilasciato o vistato, per i prodotti che figurano nell'allegato I, soltanto dietro presentazione di un documento d'informazione d'esportazione conforme al modello che figura all'allegato II, rilasciato o vistato dalle autorità maltesi e conformi al modello di cui all'allegato II. »
2. L'allegato è sostituito dall'allegato I e II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1987:3928:oj#art-2