Art. 2
In vigore dal 15 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a partire dal 16 dicembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(4) GU n. L 206 del 28. 7. 1987, pag. 16.
(5) GU n. L 283 del 6. 10. 1987, pag. 10.
(6) GU n. L 334 del 24. 11. 1987, pag. 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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