Art. 2
In vigore dal 11 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1 e relativa rettifica nella GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 54.
(2) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3740:oj#art-2