Art. 2

In vigore dal 11 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1 e relativa rettifica nella GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 54. (2) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3740:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo