Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 685/69 è modificato come segue:
In vigore dal 11 dic 1987
1) All'articolo 5, paragrafo 4, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente testo:
« e) la dicitura "di crema dolce" se vi corrisponde il pH della fase acquosa del burro o la dicitura "salato" se si tratta di burro di cui all' del regolamento (CEE) n. 1897/87 ».
2) All'articolo 23, paragrafo 4, il testo della lettera f) è sostituito dal seguente testo:
« f) la dicitura "burro di crema dolce" se si tratta del burro di cui all', paragrafo 3, lettera a) bb) del regolamento (CEE) n. 985/68 oppure la dicitura "burro di crema dolce salato" se si tratta del burro di cui all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma del citato regolamento ».
3) È inserito il seguente articolo 26 bis:
« Articolo 26 bis
1. Per quanto riguarda il burro e in deroga all'articolo 24, paragrafo 1, allo scadere di un periodo di ammasso contrattuale di 90 giorni, l'ammassatore può ritirare i quantitativi oggetto dell'ammasso contrattuale in tutto o in parte, ma come minimo un quantitativo di 1 000 kg, oppure in mancanza di questa quantità minima, l'intero quantitativo residuo coperto dal contratto purché entro i 60 giorni che seguono il suo ritiro dall'ammasso il burro:
- abbia lasciato il territorio doganale della Comunità,
- abbia raggiunto la sua destinazione nei casi previsti dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2730/79,
oppure
- sia stato immagazzinato in un deposito di approvvigionamento riconosciuto a norma dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79,
tal quale, o previa trasformazione in butteroil.
L'ammassatore è tenuto ad informare l'organismo d'intervento almano due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di ritiro dall'ammasso, indicando i quantitativi destinati all'esportazione.
2. Nel caso previsto dal paragrafo 1:
a) per la presentazione della prova dell'avvenuta esportazione si applicano le stesse disposizioni vigenti in materia di restituzioni, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/79;
b) l'importo dell'aiuto è ridotto in proporzione alla diminuzione della durata dell'ammasso;
c) in caso di non osservanza del termine di 60 giorni, l'importo dall'aiuto per il quantitativo in esame è ridotto del 15 %, riduzione maggiorata di un ulteriore 5 % per ogni giorno eccedente il periodo di 60 giorni;
d) in deroga al disposto dell'articolo 24, paragrafo 5, la cauzione di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo è svincolata non appena sia stata presentata la prova dell'avvenuta esportazione a norma del disposto della lettera a), previa deduzione di un importo corrispondente alla riduzione dell'aiuto a norma della lettera b) ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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