Art. 3

In vigore dal 11 dic 1987
Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'. Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito a ciascuno dei prodotti per i quali nel corso del mese precedente sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione: - i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate; - i quantitativi importati.
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