Art. 3
In vigore dal 11 dic 1987
Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'.
Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito a ciascuno dei prodotti per i quali nel corso del mese precedente sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione:
- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate;
- i quantitativi importati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3719:oj#art-3