Art. 4

In vigore dal 11 dic 1987
Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'. Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito alle autorizzazioni d'importazione rilasciate nel mese precedente: - i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza; - i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3717:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento (UE) 1987/3717 | Portale Normativo