Art. 1
In vigore dal 11 dic 1987
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1562/85, il termine ultimo per la stipula dei contratti relativi ai limoni destinati ad essere consegnati all'industria nel periodo che intercorre tra il 1o dicembre 1987 e il 31 maggio 1988 è fissato al 31 dicembre 1987.
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