Art. 1
In vigore dal 10 dic 1987
Il volume del contingente che il Regno di Spagna può applicare per il 1988, ai sensi dell'articolo 77 dell'atto di adesione, alle importazioni dai paesi terzi di carni e frattaglie di conigli domestici, di cui alla sottovoce 0208 10 10 della nomenclatura combinata, è fissato in 484 t.
Storico versioni
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