Art. 1
In vigore dal 9 dic 1987
L'ammissione delle patate da semina, dei cereali e dei semi e frutti oleosi, indicati qui di seguito, nelle sottovoci della nomenclatura combinata in corrispondenza di ciascuna di esse, è subordinata alle condizioni stabilite dagli articoli da
2 a 5:
>SPAZIO PER TABELLA>
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