Art. 3

In vigore dal 9 dic 1987
In deroga all', ogni Stato membro può ammettere provvisoriamente l'impiego di un denaturante che non figura negli allegati del presente regolamento. In tal caso, esso ne informa la Commissione nel termine massimo di 30 giorni, fornendo indicazioni particolareggiate sulla composizione del denaturante e sul quantitativo utilizzato. La Commissione ne informa nel più breve termine gli altri Stati membri. Il Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune è investito della questione conformemente all'articolo 8 e, eventualmente, all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2658/87; Se, nel termine massimo di 18 mesi dalla ricezione della comunicazione da parte della Commissione, non interviene il parere di tale comitato tendente a includere il denaturante di cui trattasi in uno degli allegati del presente regolamento, il denaturante non può più essere utilizzato in alcuno Stato membro alla scadenza del detto termine.
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