Art. 1

In vigore dal 9 dic 1987
L'ammissione della vodka nelle sottovoci 2208 90 31 e 2208 90 53 della nomenclatura combinata, importata nella Comunità, al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande alcoliche è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente alle esigenze definite nel presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1987/4133 | Portale Normativo