Art. 6

1. Un organismo emittente può figurare sull'elenco soltanto se:

In vigore dal 9 dic 1987
a) è riconosciuto come tale dal paese di esportazione; b) si impegna a verificare le condizioni contenute nei certificati; c) si impegna a fornire alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere la valutazione delle indicazioni contenute nei certificati. 2. L'elenco è riveduto allorché non è più soddisfatta la condizone di cui al paragrafo 1, lettera a) o quando un organismo emittente non adempie ad uno dei suoi obblighi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4132:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Regolamento (UE) 1987/4132 — 1. Un organismo emittente può figurare sull'elenco soltanto se: | Portale Normativo