Art. 9
In vigore dal 9 dic 1987
Il paese che figura nell'allegato II comunica alla Commissione i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal(dai) loro organismo(i) emittente(i) e, se del caso, dai loro uffici autorizzati. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.
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