Art. 2

In vigore dal 8 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39. (3) GU n. L 337 del 27. 11. 1987, pag. 7.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1987/3669 | Portale Normativo