Art. 1

In vigore dal 3 dic 1987
Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM VII a, VII d ed e eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito i contingenti assegnati al Regno Unito per il 1987. La pesca della passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM VII a, VII d ed e eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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