Art. 2

In vigore dal 1 dic 1987
Si procede all'indagine intervistando nei singoli Stati membri un campione di nuclei residenti, al momento dell'indagine, nel territorio di detti Stati. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per evitare la rivelazione doppia delle persone aventi più di una residenza. Le informazioni sono raccolte per ciascuno dei componenti dei nuclei familiari compresi nel campione. Se un componente del nucleo familiare fornisce le informazioni al posto di altri componenti del nucleo familiare, se ne deve fare menzione esplicita.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1987/3621 | Portale Normativo