Art. 2

In vigore dal 30 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fato a Bruxelles, addì 30 novembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente N. WILHJELM (1) Parere reso il 20 novembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) Parere reso il 19 novembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (5) GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 5. (6) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16. (7) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5. ALLEGATO Emendamenti al regolamento (CEE) n. 3796/81 a) Il testo dell', paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2) Questa organizzazione riguarda i prodotti seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> Codici di nomenclatura combinata Designazione delle merci b) Il testo dell'articolo 20, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. I dazi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti figuranti nell'allegato III sono totalmente sospesi.» c) Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> 21. 12. 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee d) Il testo dell'allegato II è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> e) Il testo dell'allegato III è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO III Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] e altre specie del genere Euthynnus, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 e che si possono classificare in uno dei seguenti codici di nomenclatura combinata: >SPAZIO PER TABELLA> Le seguenti specie Comprese nei seguenti codici di nomenclatura combinata Pesci congelati, esclusi i filetti ed altra carne di pesce della voce 0304 Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), congelati Pesci salati (anche secchi) Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati Crostacei, congelati f) Il testo dell'allegato IV è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO IV» >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> g) Il testo dell'allegato V è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO V Prodotti congelati o salati; crostacei congelati o salati; crostacei, non sgusciati e semplicemente cotti in acqua o al vapore: >SPAZIO PER TABELLA> h) Il testo dell'allegato VI è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO VI >SPAZIO PER TABELLA>
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