Art. 6
In vigore dal 30 nov 1987
La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa senza indugio, in base alle notifiche pervenute, in merito al grado di esaurimento della riserva.
La Commissione informa gli Stati membri, al più tardi il 5 settembre 1988, in merito allo stato di riserva dopo i trasferimenti effettuati in applicazione dell'.
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
Storico versioni
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