Art. 2
In vigore dal 25 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
(2) GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2.
(3) GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 49.
Storico versioni
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