Art. 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2984/87 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 23 nov 1987
« Gli organismi d'intervento procedono all'acquisto del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo, della segala, del granturco e del sorgo loro offerti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. »
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