Art. 2
In vigore dal 19 nov 1987
1. Per il mese di dicembre 1987, i titoli « MCS » per le piante ornamentali di cui all' sono rilasciati sino a concorrenza di 36,0 t.
2. Le domande di titoli « MCS » sono presentate dal 23 al 25 novembre 1987. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 26 novembre 1987 al più tardi, i quantitativi che sono oggetto di domande di titoli.
Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli « MCS » superano i quantitativi di cui al paragrafo 1, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.
3. I titoli « MCS » per i quali sono state presentate domande alla Commissione, sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo fissato per la presentazione delle domande.
Storico versioni
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