Art. 1
In vigore dal 19 nov 1987
1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di calamari congelati dei generi Loligo e Illex congelati interi, non puliti, delle sottovoci ex 03.03 B IV a) 1 aa) e ex 03.03 B IV a) 1 cc) della tariffa doganale comune, è soggetta alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno uguale al prezzo di riferimento di cui in allegato.
2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica ai prodotti per i quali sia fornita la prova che erano in viaggio verso la Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Gli interessati devono fornire la prova che sono rispettate le condizioni di cui al comma precedente - prova che deve essere giudicata soddisfacente dalle autorità doganali competenti - presentando tutti i documenti doganali e di trasporto stradale, ferroviario o marittimo.
Storico versioni
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